(GU n.278 del 27-11-2002)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 novembre 2002Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina Superiore".
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine deivini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Valtellina Superiore" ed ilrelativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Valtellina, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata egarantita "Valtellina Superiore";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 21 agosto 2002;
Viste le istanze formulate con nota del 15 ottobre 2002, n. 372, dal Consorzio tutela vini di Valtellina, tese ad ottenere un riesame degli articoli 3 e 4 della proposta di disciplinare di produzioneallegato al parere di cui sopra e piu' precisamente: all'art. 3 la ridefinizione della zona di produzione e all'art. 4 la previsione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo per le uve destinatealla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulle sopraddette istanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002.
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", in conformita'' aipareri espressi dal Comitato soprarichiamato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 24 giugno 1998, e'sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione deimedesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarataimpossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2002
Il direttore generale reggente: Abate
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "VALTELLINA SUPERIORE".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione "riserva", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.
Art. 3.
Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina" fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:
dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto "di Pala" fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contradaCredel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.
Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contradaMuc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la localita' Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada "della Guadia" per immettersi sulla mulattiera "Ca' Urga" fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada
"di Pancetta" sino al termine del bosco. Proseguendo al
limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.
Dalla localita' La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poiseguire la mulattiera detta "Risc delle Case Nuovo". Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in localita' della Crott e successivamentesempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla localita' Castellina. Daqui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto ildosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del "doss dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni, dallaquale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla localita' Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in localita' La Valle al punto di partenza.
Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Bisciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada lastrada Valeriana passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palu'. Dalla contrada Palu' segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada "Calvario alpiano". Prende quindi la strada denominata "Del Bungin", fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca lastrada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto "Ca' Ferrari" sulla destra della valle stessa.
Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le localita' Ca'Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla localita' Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei "Dossi Salati" e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa localita' segue la strada provincialesino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.
Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in localita' Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola earrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S.Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 perl'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a sinistra prima della localita' Quigna Superiore, prosegue in direzione nord secondo il limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare la strada vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad incontrare in localita' Bissa (Case Donchi-Ciapela) la strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto per poi volgere a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla localita' "La Sella" e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in localita' Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.
In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla localita' "La Gatta" attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, lacontrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrate in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.
Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.
Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, delimitate rispettivamente come appresso:
a) Maroggia - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo-Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino
alla quota 550, prosegue lungo la strada consorziale dei Casini fino alla localita' Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia-Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie F.lli Rodari eGardenia fino a giungere alla sommita' del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in localita' Pedemonte e prosegue verso est lungo le contrade Ere,Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop. Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto dipartenza;
b) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla localita'Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco;raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del "Quadro", raggiunge e si immette sulla strada comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla localita' "Tass". Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto "Crap Coron" fino alla localita' detta "Crap Bedoi", donde sale in direzione nord-ovest per un sentiero che incontra in localita' Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comune Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a estlungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;
c) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fina a quota 449; risale verso il nord-est la strada di "Riva" fino al capitello di "Riva" e per la valle della "Giambon" raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al "Dosso" in localita' Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di "Croce" a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimita' di quota 340) per ritornare all'incrocio con la viaLusardi;
d) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti,scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palu'. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario,prosegue fino a Ca' Menatti in localita' Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la localita' S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poidetta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;
e) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in localita' Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S.Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla localita' La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in localita' Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada provinciale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc",in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, amonte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermorestando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 4000 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella,Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'annosi sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dellepolitiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio industria,agricoltura e artigianato di Sondrio.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione delle sottozone, devono essereeffettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionaleper la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia diSondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino "Valtellina Superiore" che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero sotto il controllo del Consorzio di tutela, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in bottidi legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva".
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", "Valtellina Superiore" Maroggia, "Valtellina Superiore" Sassella, "Valtellina Superiore" Grumello, "Valtellina Superiore" Inferno, "Valtellina Superiore" Valgella, "Valtellina Superiore" Riserva, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;
sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore", e' riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.
I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o piu' delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore".
E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilita' di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina SupeRiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gliaggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito, in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi,tenute, tenimenti, cascine e similari, nonche' della sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, localita' e mappali, inclusi nelle zone, delimitate nel precedente art. 3 e, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti.
E' altresi' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve, da cui i vini cosi' qualificati sono stati esclusivamente ottenuti, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzio
ne delle uve.
Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta" di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacita' consentitadalle leggi vigenti, non inferiori a 0,375 e non superiore a 5 litri.
E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.
Art. 9.
Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini "Valtellina Superiore", ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartitedal Ministero delle politiche agricole e forestali.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 17 Febbraio 2004
Integrazione al decreto direttoriale 11 novembre 2002, di modifica
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina superiore".
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto 11 novembre 2002, di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Valtellina Superiore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, in cui e' stata
prevista la sottozona "Maroggia";
Visto l'art. 24, comma 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, che
esclude la possibilita' di impiego di un nome geografico per
designare marchi in presenza dell'utilizzazione dello stesso per una
denominazione di origine;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini Valtellina,
in data 17 dicembre 2003 su istanza del Consorzio Produttori del Vino
Maroggia, relativa alla possibilita' di smaltire il prodotto
designato quale "Valtellina Superiore" e recante in etichetta
l'indicazione del marchio "Maroggia", proveniente dalla vendemmia
2001;
Vista la nota della regione Lombardia del 23 dicembre 2003 n.
1079/03Pcn, che esprime il proprio nulla osta circa la richiesta
sopra citata, finalizzata allo smaltimento del prodotto della
vendemmia 2001 recante in etichetta l'indicazione del marchio
"Maroggia";
Visto che nel decreto 11 novembre 2002 di modifica del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Valtellina Superiore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, in cui e' stata
inserita la sottozona "Maroggia", non e' stata prevista la
possibilita' di procedere allo smaltimento del prodotto ottenuto
dalla vendemmia 2001 recante in etichetta l'indicazione del marchio
"Maroggia", in quanto dello stesso si e' venuti a conoscenza in data
17 dicembre 2003;
Decreta:
All'art. 4 del decreto 11 novembre 2002 di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina Superiore", e' aggiunto il
seguente art. 5:
Art. 5.
1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Valtellina Superiore", di cui al decreto del Ministero delle
politiche agricole del 24 giugno 1998, ottenuti dalla vendemmia 2001,
recanti in etichetta l'indicazione del marchio "Maroggia", che alla
pubblicazione del presente decreto trovansi gia' confezionati in
bottiglie della capacita' di litri 0,750, e' concesso un periodo di
smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte
produttrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti per
territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura
"vendita autorizzata fino ad esaurimento", ovvero l'indicazione che
trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001, purche'
documentabile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2004
Il direttore generale: Abate